Iperammortamento 2026
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Con la Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) torna l’iperammortamento: una maggiorazione fiscale fino al 180% del costo di acquisizione dei beni strumentali 4.0 e degli impianti da fonti rinnovabili. Una leva concreta per ridurre l’imponibile, investire in innovazione e rafforzare la competitività. Ecco tutto quello che serve sapere. |
Cos’è l’iperammortamento 2026
L’iperammortamento 2026 è una misura fiscale introdotta dall’articolo 1, commi 427–436 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025. Entra in vigore il 1° gennaio 2026 e si applica agli investimenti effettuati fino al 30 settembre 2028.
Il meccanismo sostituisce i precedenti crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 e reintroduce la logica della maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni agevolabili: l’impresa non ottiene un credito da compensare in F24, ma può dedurre dal reddito imponibile un valore superiore alla spesa effettivamente sostenuta, riducendo così le imposte IRES/IRPEF da pagare. L’agevolazione non ha rilevanza ai fini IRAP.
RIFERIMENTI NORMATIVI |
Legge 30 dicembre 2025, n. 199 - art. 1, commi 427–436 (Legge di Bilancio 2026, GU n. 301) |
D.L. 27 marzo 2026, n. 38 - eliminazione vincolo provenienza europea (ad eccezione dei moduli fotovoltaici) |
Decreto attuativo MIMIT–MEF, 4 maggio 2026 - procedura GSE, aliquote, obblighi documentali |
Finestra temporale: dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 |
Dotazione: circa 8,4-9,7 miliardi di euro su base triennale |
Chi può accedere
L’agevolazione è aperta a tutte le imprese titolari di reddito d’impresa residenti in Italia, senza limiti di dimensione, settore o forma giuridica:
Società di capitali (S.r.l., S.p.A.) e società di persone
Ditte individuali e professionisti con partita IVA e reddito d’impresa
Tutti i settori: manifattura, logistica, commercio, agricoltura, turismo, GDO
Tutte le tipologie di installazione: a tetto, a terra, su pensiline, su capannoni industriali
Sono escluse le imprese in liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali senza continuità aziendale. Il beneficio è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al regolare versamento dei contributi previdenziali.
Aliquote e scaglioni di investimento
La maggiorazione si articola su tre fasce decrescenti al crescere dell’investimento (art. 4 del Decreto attuativo MIMIT, 4 maggio 2026):
Fascia di investimento | Maggiorazione base | Con risparmio energetico ≥3% |
Fino a 2,5 milioni € | +180% | +220% |
Da 2,5 a 10 milioni € | +100% | +120% |
Da 10 a 20 milioni € | +50% | +50% |
La maggiorazione green (colonna destra) si applica quando l’investimento garantisce una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva di almeno il 3%, oppure del 5% sul singolo processo. Un impianto fotovoltaico ben dimensionato raggiunge quasi sempre questa soglia.
Requisiti tecnici per il fotovoltaico: i moduli ENEA
Questo è il punto più critico e spesso sottovalutato. Mentre per i beni strumentali 4.0 il vincolo di provenienza europea è stato eliminato dal D.L. 38/2026, per i moduli fotovoltaici il requisito Made in UE/SEE sopravvive intatto (art. 1, comma 429, lett. b), L. 199/2025). Non tutti i pannelli sul mercato sono ammissibili.
REQUISITI OBBLIGATORI PER I MODULI FOTOVOLTAICI (L. 199/2025, art. 1 co. 429) |
Categoria B: celle prodotte in UE, efficienza minima a livello di cella ≥23,5% |
Categoria C: moduli bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem prodotti in UE, efficienza ≥24% |
Registro ENEA: i moduli devono essere iscritti nelle categorie B o C del Registro Moduli Fotovoltaici ENEA |
Autoconsumo: l’energia prodotta deve essere destinata all’autoconsumo aziendale (anche a distanza) |
Dimensionamento: la producibilità attesa non può superare il 105% del fabbisogno della struttura produttiva |
Sistemi di accumulo: agevolabili se integrati nel progetto; costo massimo ammissibile: 900 €/kWh |
La conformità dei moduli va verificata e documentata prima dell’ordine. In caso di sostituzioni durante il contratto, il nuovo modulo deve mantenere l’equivalenza tecnica e documentale con quello originale.
La procedura di accesso: le 4 fasi
Dal decreto attuativo del 4 maggio 2026, la procedura tramite piattaforma GSE è obbligatoria e prevede comunicazioni preventive, conferme e aggiornamenti periodici per tutta la vita del bene.
01 Comunicazione preventiva GSE Prima dell’ordine: comunicazione telematica al GSE con dati impresa, struttura produttiva e investimento previsto. | 02 Conferma + acconto 20% Entro 60 gg dall’esito positivo GSE: versamento acconto ≥20% del costo. Per leasing: stipula contratto e ordine. | 03 Perizia tecnica asseverata Per beni >300.000 €: perizia giurata di ingegnere/perito. Per beni <300.000 €: dichiarazione del legale rappresentante. | 04 Comunicazione di completamento A lavori ultimati (entro 15/11/2028): comunicazione finale con perizia, certificazione contabile e dichiarazione origine. |
Le comunicazioni al GSE proseguono ogni anno per tutta la vita dell’impianto: entro il 20 gennaio (comunicazione consuntiva/previsionale) ed entro il 30 giugno (piano di ammortamento analitico). Per un impianto acquisito nel 2026 con vita utile di 12 anni, gli obblighi durano fino al 2038.
Criticità e limiti da conoscere
L’iperammortamento 2026 è uno strumento potente, ma non è adatto a tutte le imprese. Ecco i limiti concreti da valutare prima di procedere.
Beneficio diluito in 10–12 anni Il risparmio fiscale non arriva subito: si distribuisce sull’intero periodo di ammortamento dell’impianto (mediamente 12 anni per il fotovoltaico). Chi ha esigenze di liquidità a breve termine non ottiene effetti immediati, a differenza di un costo operativo come il canone di noleggio, deducibile interamente nell’anno. |
Richiede capienza fiscale positiva L’agevolazione riduce l’imponibile IRES/IRPEF ma non genera rimborsi. È efficace solo per le imprese con utile fiscale negli anni di ammortamento. Imprese in perdita o con imponibile esiguo non riescono a sfruttarla appieno: il beneficio è rinviato agli esercizi futuri capienti, allungando il payback reale. |
Onere burocratico elevato e pluriennale La procedura prevede comunicazione preventiva GSE, acconto del 20%, perizia tecnica asseverata, comunicazione di completamento, e poi comunicazioni annuali ogni anno fino a fine ammortamento (20 gennaio e 30 giugno). Per un impianto del 2026, gli obblighi arrivano al 2038. La documentazione carente può comportare la revoca del beneficio in sede di controllo fiscale. |
Requisiti ENEA stringenti e non negoziabili Non tutti i pannelli sul mercato sono agevolabili. Solo i moduli in categoria B o C del Registro ENEA — prodotti in UE con efficienza delle celle ≥23,5% — danno accesso all’iperammortamento. I pannelli di produzione extra-europea o di efficienza inferiore sono esclusi. La verifica va effettuata prima dell’ordine, con documentazione di filiera completa. |
Non cumulabile con crediti d’imposta 4.0/5.0 sugli stessi costi L’iperammortamento non è combinabile con i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 sulle medesime quote di costo (art. 1, comma 446, L. 207/2024). Le imprese con investimenti già prenotati sotto il vecchio regime devono scegliere quale agevolazione applicare su ciascun bene. |
Nessun effetto sull’acconto IRES 2026 L’acconto IRES/IRPEF dovuto per il periodo in corso al 21 dicembre 2026 va calcolato senza considerare l’agevolazione. Il primo risparmio fiscale concreto si materializzerà solo a saldo, con un effetto cassa ritardato nel primo anno. |
Domande frequenti
Qual è la differenza rispetto al vecchio credito d’imposta 4.0?
Il credito d’imposta 4.0 era compensabile in F24 in tre anni: liquidità rapida, indipendente dalla redditività. L’iperammortamento 2026 riduce l’imponibile su 10–12 anni: più lento, ma con aliquote molto più elevate. Chi ha capienza fiscale adeguata ottiene nel lungo periodo un risparmio superiore.
Quali pannelli sono ammissibili?
Solo i moduli in categoria B o C del Registro ENEA: celle prodotte in UE con efficienza ≥23,5% (B) oppure moduli bifacciali a eterogiunzione o tandem prodotti in UE con efficienza ≥24% (C). La verifica va effettuata prima dell’ordine, con documentazione di filiera completa. I pannelli Coralsun sono già conformi a questi requisiti.
I sistemi di accumulo rientrano nell’agevolazione?
Sì, se parte integrante del progetto di autoproduzione e autoconsumo, documentati con schema elettrico e logica di gestione. Il costo massimo agevolabile è fissato a 900 €/kWh per i sistemi di stoccaggio.
Cosa succede se l’impianto viene ceduto o dismesso?
Se il bene viene alienato o trasferito a strutture produttive estere entro il quarto anno dall’entrata in funzione, le quote residue del beneficio decadono. La fruizione prosegue solo se il bene è sostituito con uno di caratteristiche tecnologiche equivalenti nello stesso periodo d’imposta.
Gli investimenti avviati nel 2025 possono rientrare?
Sì. Rileva la data di “completamento” (fine lavori per gli impianti energetici) ai sensi dell’art. 109 TUIR. Investimenti avviati nel 2025 ma con fine lavori dal 1° gennaio 2026 in poi accedono all’agevolazione.
FONTI E RIFERIMENTI UFFICIALI
Legge 30 dicembre 2025, n. 199 — Legge di Bilancio 2026 (GU n. 301 del 30.12.2025)
D.L. 27 marzo 2026, n. 38 — eliminazione vincolo provenienza europea beni strumentali
Decreto attuativo MIMIT–MEF, 4 maggio 2026
MEF — Principali misure della Legge di Bilancio 2026 (mef.gov.it)
Registro Moduli Fotovoltaici ENEA — categorie B e C (art. 12, D.L. 181/2023)
Documento a cura di Coralsun S.r.l. — contenuto informativo generale. Per l’applicazione concreta della normativa si raccomanda di avvalersi di un consulente fiscale qualificato.
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